
Un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del dialogo tra pubbliche amministrazioni e tra la pubblica amministrazione ed i cittadini. Si possono ottenere chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale
di Alma Tarantino*
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (decreto semplificazioni) ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di sottoporre al Ministero della transizione ecologica (M.I.T.E.) istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Si tratta di una nuova forma di “consulenza giuridica” in ottica partecipativa già prevista in altri settori (tributario e in materia del lavoro), che oggi ha raggiunto così anche la materia ambientale, segnando un importante passo verso la tutela di beni fondamentali, quale è l’ambiente.
La complessità e l’evoluzione nel tempo della disciplina in materia di ambiente e territorio, anche in relazione ai mutamenti del quadro normativo dell’Unione europea, hanno dato lo stimolo per l’introduzione di una tale previsione normativa che ha il merito di porre un utile e valido strumento per migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione garantendo indirizzi interpretativi delle norme ambientali spesso lacunose e di dubbia interpretazione.
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Lo strumento, introdotto in concomitanza dell’attuazione del PNRR, assume una valenza preventiva in tal senso, perché attraverso un’istanza/ appunto un interpello/ le pubbliche amministrazioni, imprese e privati possono ottenere chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale. Attraverso una “consulenza giuridica” si garantiscono indirizzi interpretativi in merito alle norme ambientali oggetto di istanza in situazioni di incertezza d’azione allo scopo di dirimere in anticipo le questioni incerte evitando che la soluzione dei dubbi avvenga solo al termine dell’agire.
Chi può esercitare l’interpello ambientale?
Le Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, Città metropolitane, Comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome che, per il tramite del loro rappresentante legale, possono sottoporre quesiti di ordine generale al Ministero della transizione ecologica riguardanti l’interpretazione della normativa nazionale in materia ambientale.
Nella formulazione dei quesiti, i soggetti interessati devono esporre la questione in maniera sintetica, ma esauriente, con riferimento a casi concreti.
Su quali materie?
Le materia per le quali è possibile proporre interpello al ministero dell’Ambiente sono le seguenti: natura, mare, tutela dell’acqua, bonifiche, economia circolare, qualità dell’aria, energia, valutazioni ed autorizzazioni ambientali, rischi d’incidente rilevante, agenti fisici (rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti), difesa suolo.
Quanto tempo per la risposta?
Alle istanze, il Ministero della transizione ecologica fornisce risposta, entro 90 gg dalla data della pubblicazione delle stesse, senza indugio, sul proprio sito istituzionale, alla sezione “Informazioni ambientali” nel rispetto del principio di trasparenza. Il tutto previo oscuramento dei dati coperti da tutela e riservatezza.
Unica criticità, l’assenza di alcuna previsione sanzionatoria in caso di mancato adempimento da parte del M.I.T.E. nel rispetto dei termini di legge.

Le indicazioni fornite dal Ministero nelle risposte alle istanze presentate assumono ruolo importante, costituendo i criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell’istante.
Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un’unica risposta.
Il legislatore ha previsto poi che la presentazione di una istanza di interpello non abbia effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporti interruzione o sospensione dei termini di prescrizione
Interpello ambientale, opportunità o sfida?
Allo stato attuale il Ministero della Transizione ecologica ha dedicato una pagina–raccolta degli interpelli in materia ambientale. Una sezione della Pagina “Informazioni ambientali” del sito del Ministero della Transizione ecologica riguarda gli interpelli in materia di autorizzazioni ambientali ai quali il Ministero ha dato riscontro.
In conclusione, l’introduzione dello strumento dell’interpello ambientale, essendo volto ad assicurare agli operatori un dialogo con l’amministrazione in ottica di partecipazione e collaborazione su previsioni di difficile interpretazione, considerata la complessità e tecnicismo della materia, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del dialogo tra pubbliche amministrazioni e tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, ovvero di maggiore compliance nella prevenzione e riduzione di possibili contenziosi in materia ambientale.
(L’autrice è avvocato e dottore di ricerca in Istituzioni e politiche comparate presso l’Università di Bari e docente a contratto in vari master)