Il Decreto “Salva Ilva”

Una cupa immagine dell'ILVA di notte

Il D.L. n.207/2012 (1 – clicca sui numeretti tra parentesi per visionare i riferimenti normativi) contiene misure urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, negli stabilimenti di interesse strategico nazionale in fase di crisi ed il motivo principale della sua emanazione sembrerebbe proprio la grossa crisi che ha investito l’ILVA. Punto cardine del documento, una disciplina speciale per l’AIA (autorizzazione integrata ambientale) da rilasciare a tutti gli stabilimenti di interesse strategico nazionale.

L’AIA. Il Dlgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale o T.U.A), agli artt. 29-bis e ss. (2) disciplina l’AIA, cioè il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto (industriale) o parte di esso, a condizione che ne siano rispettate le condizioni e gli specifici parametri (ex art.29-sexies), posti a garanzia della massima tutela ambientale nel suo complesso (ad es. il rispetto delle soglie di emissione diretta dei gas serra, indispensabile per sventare eventuali disastri ambientali), i quali si riferiscono soprattutto all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto della natura dell’impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In ogni caso, è d’obbligo  la riduzione al minimo dell’inquinamento a grande distanza.

Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini

Su tali basi, il decreto n. 207 approfondisce il tema dando, ex art.1 (3), la definizione di stabilimento di interesse strategico, a cui è connessa la speciale disciplina sull’AIA  e, nel contempo, detta i criteri ad hoc per “salvare l’ILVA”.

E’ di interesse strategico lo stabilimento con un minimo di duecento dipendenti, impiegati da almeno un anno, che versa in uno stato di crisi e che, perciò, necessita di misure che tutelino l’occupazione e la produzione. A tal fine, il ministro dell’Ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell’AIA, la prosecuzione dell’attività produttiva per non più di 36 mesi (così salvando occupazione e produzione),  a patto che siano rispettate le misure previste dall’AIA e dal suo riesame, nel senso del massimo rispetto della tutela ambientale, della salute e delle migliori tecniche possibili per perseguirla.  

In caso di violazione delle suddette misure, non solo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, fino al 10% del fatturato della società, a carico degli amministratori e dei titolari dell’impresa, ma sono anche fatte salve le disposizioni ex artt. 29-octies, 4°c. e 29-nonies e decies T.U.A., che comminano diffide, sospensioni o proprio la chiusura dell’impianto. Il primo, infatti, impone il riesame “obbligatorio” dell’AIA, quando l’inquinamento è tale da dover rivedere i valori limite delle emissioni indicati in essa o fissarne di nuovi (più rigidi) in revisione e quando la sicurezza dell’esercizio dell’impianto richiede delle tecniche nuove e migliori; il secondo sancisce l’aggiornamento dell’AIA, nel caso di modifiche dell’impianto, volte ad un suo potenziamento, ma con effetti negativi sull’ambiente; il terzo, con riferimento specifico agli impianti localizzati in mare, attribuisce specifiche funzioni di controllo all’ARPA, che accerta l’osservanza delle condizioni dell’AIA, la regolarità dei controlli dell’impianto, a carico del gestore di esso (specie rispetto alle misure e ai livelli di soglia) e che quest’ultimo adempia agli obblighi di comunicazione, nel caso di disguidi o incidenti pericolosi per l’ambiente.  In caso di violazione, come detto, scatta la diffida ad esercitare le attività di impianto, con l’assegnazione di un termine per rimuovere le irregolarità, la diffida e la sospensione dell’attività, in caso di pericolo grave per l’ambiente o la revoca dell’AIA e la chiusura dell’impianto, in caso di violazioni reiterate che creino pericolo o danno grave all’ambiente.

ILVA, il parco minerario

Ma il passaggio normativo “cruciale” che “salva l’Ilva”, dispone che il termine, concesso dal Governo, dei 36 mesi supplementari delle attività produttive, sia sempre osservato, anche in caso di sequestro dei beni dell’impresa, poichè ciò non può e non deve intralciare le attività stesse. Pertanto, il decreto reimmette l’ILVA nel possesso dei beni sequestrati, nominando un garante supervisore.

Com’è noto, questo “singolare” passaggio ha scatenato la reazione dei giudici, culminata nel ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione (di poteri), poiché l’esecutivo non potrebbe disporre in luogo o contro le decisioni del potere giudiziario. Pertanto, così come paventato dalla Procura di Taranto, non desterebbe stupore se la Corte, in sede eventuale di accoglimento del ricorso, accogliesse l’eccezione d’incostituzionalità del decreto, nella parte in cui il Governo, ordinando il dissequestro dei beni, non solo si sostituisce alla magistratura, ma intralcia anche l’esercizio dell’azione penale, in quanto le aree a caldo sequestrate costituivano l’oggetto essenziale di indagine per il reato di disastro ambientale.

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