Abusi edilizi: la novità

Alla luce di questo nuovo filone giurisprudenziale, possono cadere tutti i dubbi. Le associazioni ambientaliste impegnate nelle tante campagne a difesa del territorio, del paesaggio, della natura e delle nostre città adesso possono essere parte attiva nei processi per reati ambientali e possono pretendere direttamente i danni. Vediamo come.

La Suprema Corte, con sentenza n. 15971/2013 (1 – clicca qui per leggere i riferimenti normativi), non ha fatto altro che ribadire e specificare un concetto già introdotto più volte in pronunce precedenti, però definendolo in modo chiaro e inequivoco: le suddette associazioni sono legittimate a costituirsi parte civile, nei processi in materia di abusi edilizi e di reati connessi che ledono il paesaggio urbano, rurale, naturale nonché i monumenti o i centri storici delle città, per pretendere il risarcimento dei danni all’ambiente, subiti direttamente (cioè come se essi fossero stati subiti in prima persona dall’associazione stessa). Ciò, in virtù dell’attività di tutela ambientale concretamente svolta dalle associazioni e di protezione del territorio, su cui incidono i beni effettivamente oggetto di abuso edilizio. In altre parole, per il solo fatto che le associazioni operano a tutela del territorio e di determinati beni, se questi ultimi vengono danneggiati, la lesione si riflette direttamente sull’associazione come fosse un danno personale e a prescindere dal fatto che, quel medesimo danno, vada contemporaneamente a ledere anche l’interesse dell’intera collettività a non veder deturpato il paesaggio della propria regione o del proprio comune.

Bari, Punta Perotti, manifestazione di Legambiente contro il cemento selvaggio

La normativa richiamata dalla Suprema Corte è quella contenuta nell’art. 313, 7°c., Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale o T.U.A.) (2 – clicca qui per leggere i riferimenti normativi). La norma rientra nel titolo del T.U.A. dedicato proprio al risarcimento del danno ambientale, il quale è ammissibile ogni qual volta vengano commessi, con dolo o colpa, atti lesivi dell’ambiente o quando si tengano condotte omissive che non ottemperino alla normativa posta a tutela dell’ambiente, cagionando un danno ad esso.

L’art. 313. 7°c. sancisce il “diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile e a tutela degli interessi lesi”, passo richiamato dalla Corte di Cassazione a supporto della tesi in esame, in aggiunta alla disciplina generale del danno, ex codice civile, secondo cui le associazioni possono agire “iure proprio”, cioè in base a un pieno e personale diritto. Inoltre la Corte specifica che “i danni subiti dalle associazioni sono valutabili economicamente anche in considerazione degli esborsi finanziari sostenuti dall’ente per l’espletamento dell’attività di tutela”.

I loghi delle più famose associazioni ambientaliste in Italia

 

In fine è stato specificato che, quanto ai reati ambientali lesivi dei diritti delle associazioni, tra essi rientrano anche quelli commessi in occasione o con la finalità di violare norme preordinate alla tutela dell’ambiente e del territorio. Si pensi, ad esempio, ai delitti di falso ed abuso d’ufficio, commessi allo scopo di agevolare la commissione di un reato edilizio.

 

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