Nodo Ferroviario Bari Sud, per il Consiglio di Stato i lavori devono riprendere

il progetto del nodo ferroviario “Infrastruttura strategica ex legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale- Bari Torre a Mare)” era stato approvato con delibera CIPE nel 2012, (con previsione di una variante di un tratto di Statale 16 ed il raddoppio dei binari ferroviari per 10 chilometri) ed è connotato da un forte interesse pubblico in quanto finanziato nell’ambito del P.n.r.r.

Rigettato il ricorso del Comune di Noicattaro, di un comitato ambientalista di scopo e dei proprietari di alcuni suoli ed abitazioni lambiti dalla realizzazione dell’opera pubblica. Le motivazioni della sentenza

 

di Alma Tarantino*

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3601/2022 del 25 luglio 2022, ha accolto l’appello proposto da RFI -Rete Ferroviaria Italiana-, dalla Regione Puglia e dalla Presidenza del Consiglio con il Ministero della Transizione ecologica, riformando  (e quindi annullando gli effetti) dell’ordinanza del Tar Puglia Bari n. 295 del 2022, che aveva di fatto sospeso gli effetti del rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica -già concessa dalla regione -per il progetto del nodo ferroviario Infrastruttura strategica ex legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale- Bari Torre a Mare)”. Tale infrastruttura strategica era stata approvata con delibera CIPE nel 2012, (con previsione di una variante di un tratto di Statale 16 ed il raddoppio dei binari ferroviari per 10 chilometri) ed è connotata da un forte interesse pubblico in quanto finanziata nell’ambito del P.n.r.r.

La progettazione di quest’opera costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso di confronto con gli enti Istituzionali competenti, confronto che ha portato alla definizione di un sistema di possibili alternative ed all’approvazione prima di un Progetto Preliminare e infine del Progetto Definitivo già con delibera del CIPE del 28 gennaio 2015. Quest’ultimo progetto ha introdotto alcune varianti e rinnovato l’autorizzazione paesaggistica in contestazione, riguardante una porzione dell’opera complessiva.

Perché il ricorso

A seguito di ricorso promosso dal Comune di Noicattaro, un comitato ambientalista di scopo e i proprietari di alcuni suoli ed abitazioni lambiti dalla realizzazione dell’opera pubblica, che lamentavano come il nuovo tracciato individuato per il passaggio dei binari ricadesse in una zona nel territorio comunale con alberi secolari e un insediamento archeologico (circostanza, a loro dire, che avrebbe dovuto rendere necessaria l’indizione di una nuova procedura di valutazione in rinnovo della compatibilità paesaggistica/ ambientale), il Tar Puglia Bari emetteva la succitata ordinanza cautelare sospendendo di fatto i lavori dell’opera.

Il TAR Puglia Bari aveva accolto il ricorso di vari soggetti e decretato la sospensione dei lavori del nodo ferroviario Bari Sud

Alla base della decisione del giudice di primo grado c’era il fatto che  l’autorizzazione in rinnovo era stata concessa in deroga alla disciplina dei beni paesaggistici del PPTR -ex art. 95 delle NTA del Piano paesaggistico regionale-, benché mancasse in atti una motivazione dettagliata sulle alternative localizzative e/o progettuali all’opera meno impattanti sul paesaggio che sembravano esser emerse nel procedimento (e, aggiungiamo noi che laddove esistenti, avrebbero invece dovuto rendere inapplicabile al caso di specie tale procedura in deroga). Infatti, secondo il già citato art 95, in sintesi, le opere pubbliche si possono realizzare in deroga alle previsioni di piano, ma a due condizioni: la prima è che esse siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37delle NTA di piano e la seconda, che non vi siano alternative localizzative ovvero progettuali.

Sulla base di tale ordinanza i lavori erano stati interrotti. Parallelamente, l’opera è stata inserita nel noto P.n.r.r. ed ai sensi del d.l. 7 /7/2022 n.25, il ricorso contro gli atti relativi soggetto ad un iter processuale speciale molto rapido.

Infatti, a seguito degli appelli proposti dalle RFI, da Regione Puglia e dagli Enti statali avverso l’ordinanza dei giudici di primo grado, il Presidente titolare della Sezione del Consiglio di Stato, con decreto monocratico n. 3387 del 15 luglio scorso, aveva permesso una parziale ripresa dei lavori.

Ma i lavori riprendono. Le motivazioni della sentenza

Con l’udienza collegiale dello scorso 21 luglio, il Consiglio di Stato ha affermato la prosecuzione dell’opera. E ciò principalmente per due diverse motivazioni:

1) in quanto in applicazione delle previsioni del codice del processo amministrativo ex art. 125 in sede di giudizio cautelare/ ovvero urgente “si  tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare(di sospensione degli effetti dei provvedimenti contestati), si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”; quindi in sintesi, i lavori devono proseguire perché nel caso di specie “l’interesse alla prosecuzione della procedura è da ritenere prevalente, considerato che l’interesse privato è di tipo proprietario, non tocca altri valori costituzionali e riguarda terreni già occupati “da tempo, come si legge nella sentenza.

2) non risulta violato il contenuto dell’art. 95 delle NTA del PTTR perché “L’esistenza di alternative progettuali o di localizzazione, in primo luogo, va vista in relazione al caso concreto, .. si tratta di intervenire su un’opera che già esiste (il tracciato originario) e si tratta nello specifico di provvedere al completamento di lavori già avanzati. È evidente quindi che le alternative possibili non sono libere, ma, di contro, limitate dall’esistente;…“l’individuazione del tracciato di un’opera pubblica, tanto più se strategica, rientra in una discrezionalità assai ampia dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per macroscopica illogicità”.

E sul punto vale quanto già affermato dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 13 maggio 2021 n.3781,relativa all’approvazione di questa stessa opera pubblica, ovvero alla ricordata delibera CIPE 104/2012. Ciò detto, secondo i giudici di secondo grado, allo stato attuale, non appare una manifesta illogicità della delibera di approvazione regionale di rinnovo all’autorizzazione paesaggistica per il completamento dell’opera, considerato che le presunte alternative progettuali sono state prospettate in senso possibilistico e dubitativo.

Aspettiamo il 2023

E’ bene evidenziare che si tratta di provvedimento reso in una “fase” processuale insorta per esigenze di urgenza e per ciò su una sommaria valutazione dei fatti; si rinvia al 2023 la trattazione nel merito della questione da parte del TAR chiamato ad emettere sentenza, di certo però ad opera in stato di avanzamento.

*Alma L.G. Tarantino è avvocato e dottore di ricerca in Istituzioni e politiche comparate presso l’Università di Bari e docente a contratto in vari master

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