
La Legge n. 6 del 6febbraio 2014, di conversione del c.d. “Decreto Terra dei Fuochi”, che mira a fronteggiare emergenze ambientali e industriali nelle aree interessate (specialmente la Campania, nella zona a cavallo tra Napoli e Caserta, teatro di smaltimento illecito di rifiuti e la Puglia per l’ILVA di Taranto), introduce, tra le varie disposizioni, una norma ad hoc per reprimere il reato di combustione incontrollata dei rifiuti.
Essa inserisce nel Testo Unico Ambientale (successivamente TUA), l’art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), il quale si colloca nell’ambito delle norme sanzionatorie speciali e punisce, appunto, chiunque decida di incendiare rifiuti in aree non autorizzate, macchiandosi di un vero e proprio reato.
L’articolo contempla, infatti, varie casistiche e sanziona il colpevole sempre e comunque con la reclusione, oltre a comminare ulteriori pene accessorie. Prima, invece, questa fattispecie era meramente contravvenzionale.
Dunque chiunque appicchi roghi tossici, quindi fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Se, poi, si tratta di rifiuti pericolosi, la pena è aumentata dai tre ai cinque anni. Il colpevole, tra l’altro, è anche obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni ambientali provocati nelle aree circostanti l’incendio e condannabile al pagamento, anche in via di regresso (cioè chi paga può, poi, rivalersi sul colpevole), delle spese di bonifica del sito colpito.
Chiunque appicchi roghi tossici, quindi fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anniIl medesimo trattamento sanzionatorio viene anche comminato a chi contravviene al divieto di abbandono di rifiuti o a chi li immette in acque superficiali o sotterranee e a chi gestisce illecitamente i rifiuti (ad es. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento senza l’autorizzazione o senza averne fatto comunicazione, come da legge). Idem per chi effettua traffico illecito di rifiuti.
Se il reato in oggetto viene posto in essere nell’ambito dell’attività di un’impresa o di un’attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo e il titolare viene considerato comunque responsabile e risponde, inoltre, per l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza del personale dipendente e degli autori del fatto materiale.
Lo stesso aumento di pena è previsto anche nel caso in cui il reato colpisca territori che, al momento della condotta e nei cinque anni precedenti, siano o siano stati oggetto di dichiarazioni di emergenza.
Infine, i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato sono oggetto di confisca, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato o che essa non si trovi in situazione di concorso nel reato. Mentre, tutte le suddette disposizioni non valgono per la combustione di materiale agricolo o forestale naturale, derivante anche da verde pubblico o privato.