La tutela delle Aree Protette e dei Parchi naturali costituisce un aspetto delicato della tutela paesaggistica. Esiste, infatti, una regolamentazione ad hoc della materia, atta a prevenire e punire reati, come l’abusivismo edilizio, consumati a danno delle nostre bellezze naturali.
La normativa – Deriva dalla sinergia di svariate disposizioni nazionali e regionali. Ecco l’indicazione di quelle utili a tracciare un profilo giuridico essenziale: l’art.734 c.p. (1), la L. n.394/1991(Aree Protette), il D.L.gs.n.42/04(T.U.Paesaggio), il DPR.n.380/11(T.U. Edilizia o T.U.E.) e la L.R. n.19/97(che istituisce e gestisce parchi e aree protette).
Violazioni tipiche – L’art.142 T.U. Paesaggio indica, tra le aree tutelate per legge (2) con vincolo paesaggistico, i parchi e le riserve regionali; chi intende intervenire su tali beni necessita di 3 autorizzazioni: autorizzazione paesaggistica(ex art.146 T.U. Paesaggio) (3), permesso di costruire(ex art.13 T.U.E) (4) e nullaosta del Parco(ex art.13 L.394/91) (5). La prima è emessa dallo Sportello Unico Edilizia del Comune, previo parere della Soprintendenza, il secondo dal detto sportello e il terzo dall’Ente Parco. Dunque, se si edifica su tali zone o su quelle di notevole interesse pubblico(ex art. 136 T.U. Beni Culturali) senza autorizzazioni, si commette un duplice illecito: urbanistico e ambientale. Il primo è “ibrido”, cioè regolato da “norme penali in bianco”(ove la responsabilità dipende dall’inosservanza di ordini amministrativi). Il secondo è penale a tutti gli effetti, perché l’inosservanza fa capo al precetto della norma penale stessa.
La Cassazione – Essa sancisce la teoria del doppio illecito in due importanti pronunce, d’ausilio a norme sanzionatorie, quali l’art.734 c.p., il 181, 1°c.-bis del T.U. Paesaggio (7) o l’art. 44 del T.U.E (8). La prima, n. 48478/119, in tema di edificazione senza autorizzazione paesaggistica su aree di notevole interesse pubblico, riconosce una responsabilità a titolo di dolo generico in capo al reo, per aver agito con coscienza e volontà del fatto delittuoso. Cioè egli ha previsto e voluto l’edificio abusivo (privo di autorizzazione), in spregio degli obblighi normativi e ha previsto il conseguente danno ambientale, accettandone il verificarsi. Però, poiché la Corte reputa la conoscibilità della norma che impone l’autorizzazione, o la possibilità astratta di conoscerla, presupposto inderogabile della responsabilità penale, l’agente non può addurne l’ignoranza per “scusare” il reato commesso; egli subisce il principio generale ex art.5 c.p. (l’ignoranza della legge penale non scusa). Quindi, l’unica scappatoia contro le sanzioni consiste nel provare l’impossibilità assoluta di sapere che, al momento di costruire, fosse necessaria l’autorizzazione.
In senso simile si muove la sentenza n.7900/12 (11): se si ottiene il permesso di costruire in sanatoria su area protetta (ex art. 36 del T.U.E (12), possono estinguersi solo le violazioni urbanistiche ma non quelle ambientali; cioè, posta la compresenza di reati edilizi (tipo quelli ex art.44) ed ambientali, solo ai primi si può applicare l’art. 45 del T.U.E. (13) per cui l’azione penale resta sospesa fino all’accertamento di una possibile sanatoria (il reato edilizio è permanente: va dalla lottizzazione fino al momento successivo alla costruzione e dura fino ad un eventuale atto estintivo della P.A.); invece l’azione per i reati ambientali (ad es. ex art.181-bis, 1°c T.U. Paesaggio), si incardina e/o prosegue comunque. Il regime differenziato dipende dai diversi beni giuridici tutelati e interessi costituzionalmente garantiti: sicuramente, quelli legati alla salubrità ambientale sono più “sensibili” e prioritari, rispetto alla mera tutela dell’assetto territoriale a livello edilizio.
Le sanzioni – Ai fini sanzionatori rilevano le seguenti norme: artt.734c.p., 180 e 181 del T.U. Paesaggio e 44 del T.U.E. Il primo art. punisce il deturpamento di bellezze naturali, con ammenda fino a 6.197 €; il secondo l’inosservanza di un ordine dell’amministrazione a tutela dei beni culturali e naturali, rinviando all’art.650 c.p. (norma penale “in bianco” tipica che prevede l’arresto fino a 3 mesi e l’ammenda fino a 206 €); il terzo punisce l’assenza di autorizzazione paesaggistica con reclusione fino a 4 anni e rinvia all’art.44, lett. c) del T.U.E, il quale sanziona il difetto del permesso di costruire, con l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda fino a 51.645 €.


