Parchi eolici, “partita di giro” per Comuni e imprese. A tre anni di distanza dal pronunciamento, la bocciatura da parte della Corte costituzionale del regolamento regionale 16 fa tremare anche le amministrazioni comunali salentine, costrette a restituire alle aziende centinaia di migliaia di euro ricevuti a titolo di “una tantum” come previsto da convenzioni in precedenza sottoscritte. È il caso di Acquarica del Capo e Presicce. I giudici del TAR Puglia (sezione di Lecce) – che avevano sollevato l’eccezione validata dalla Corte costituzionale con sentenza 344 del 2010 – hanno appena dato ragione a Tg Energie rinnovabili srl di Ravenna che, dunque, può riprendersi circa 110 mila euro versati alle due amministrazioni.
Minori poteri alla regione? – La valanga era stata largamente prevista, e queste, fornite dalle due sentenze, rappresentano probabilmente le risposte a tutti gli interrogativi che la stessa bocciatura costituzionale aveva, nel contempo, sollevato riguardo una normativa sempre più complessa quanto discussa. Di sicuro, la Regione Puglia ha perso potere decisionale in termini di tutela del paesaggio. La sentenza 344 ha restituito allo Stato ogni decisione relativa alla individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti eolici. “
Il legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno strumento di pianificazione – i Piani regolatori per l’installazione di impianti eolici (Prie) – sconosciuto alla legge statale e provveduto ad indicare i criteri in base ai quali di individuano le aree non idonee all’installazione dei suddetti impianti senza il preventivo coinvolgimento dello Stato”. Ecco l’amaro verdetto per la Regione Puglia, lo stesso che, oggi, sta mietendo vittime.
Acquarica e Presicce, dal Salento con dolore – Nel merito delle sentenze relative a Tg Energie Rinnovabili srl, va detto che il 5 e il 19 luglio 2007 la società ravennate firmò due convenzioni con le amministrazioni di Acquarica del Capo e Presicce che avrebbero dovuto regolare la concessione per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di due impianti eolici. In attuazione dell’art. 4 di entrambe le convenzioni, Tg srl corrispose ai rispettivi Comuni “una tantum” a titolo di indennizzo per l’insediamento nel territorio comunale degli impianti eolici. Nel caso di Acquarica parliamo di 50.953,49 euro, nel caso di Presicce di 62.851,68 euro. Il 20 e il 24 dicembre dello stesso anno, la società trasmise, quindi, il progetto definitivo degli impianti ai due Comuni. E pochi giorni dopo le Amministrazioni comunali di Acquarica e Presicce adottarono i rispettivi Prie.
Di conseguenza, Tg srl chiese immediatamente alla Regione Puglia il rilascio dell’autorizzazione unica. Trascorsero quasi due anni senza che i due Comuni concludessero l’iter approvativo dei rispettivi Prie, come dimostrano le sollecitazioni attuate dalla stessa Tg srl. Finchè non sopraggiunse, fatale, la bocciatura costituzionale parziale del Regolamento regionale 16. I Prie furono in pratica cancellati come ogni previsione contenuta nella normativa regionale che rimandasse all’individuazione delle aree non idonee a realizzare gli impianti eolici. Tg srl è stata, dunque, obbligata, a chiedere alle amministrazioni comunali la restituzione delle somme corrisposte. E, difesa dall’avvocato Stefania Maritati, la società si è ritrovata presto a dover avanzare la stessa richiesta davanti ai giudici del tribunale amministrativo leccese, che, senza indugi, con due sentenze gemelle datate 7 giugno, hanno imposto ad Acquarica e Presicce la restituzione di quanto dovuto.


