Corte Costituzionale: inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il Decreto Salva ILVA

Com’è noto, la Procura di Taranto aveva sollevato, davanti alla Corte Costituzionale, due conflitti di attribuzioni contro il “Decreto Salva Ilva”, convertito nella L. 231/2012, sostenendo che il potere legislativo ed esecutivo non possono disporre in luogo o contro le decisioni del potere giudiziario. Nella specie, il G.I.P. Todisco contestava il suddetto Decreto nella parte in cui reimmette l’ILVA nel possesso dei beni (cioè 1milione e 700mila tonnellate di merci prodotte, nonché le aree a caldo dello stabilimento), precedentemente sottoposti a sequestro dallo stesso G.I.P., essendo questa una disposizione emessa dal Governo, sugellata con legge dal Parlamento ed evidentemente in conflitto con un precedente provvedimento del potere giudiziario. 

Contestualmente la procura tarantina aveva anche sollevato eccezione di illegittimità costituzionale avverso il suddetto decreto, contestando la contrarietà di esso a ben 17 articoli della Costituzione, cioè agli artt. 2,3,9,24,25,27,32,41,101,102,103,104, 107,111,112,113 e 117 (violazione, ad es., del principio di uguaglianza, della tutela ambientale, del diritto alla salute, dell’autonomia della giustizia, dell’esercizio dell’azione penale, della separazione dei poteri ecc.).

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto di attibuzioni sollevato dalla Procura di Taranto

La Corte Costituzionale, dunque, nella tarda serata di mercoledì 13 febbraio, ha emesso un comunicato in cui dichiarava l’inammissibilità dei conflitti di attribuzione succitati, restando in linea con decisioni precedenti su casi simili.

Il conflitto di attribuzioni può consistere in situazioni di contrasto tra organi dello Stato (ad es. Governo, Parlamento e Magistratura) o tra Stato e Regioni o tra Regioni, in merito al potere da esercitarsi, per cui, nel caso dell’ILVA, il conflitto sarebbe stato giuridicamente plausibile, in quanto la revoca legislativa di un provvedimento giudiziario, effettivamente presuppone un evidente attrito tra poteri diversi e autonomi.

il Presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo ha dichiarato che fisserà direttamente in aprile un'udienza pubblica per discutere in tema di incostituzionalità così come indicato dal G.I.P.

Sennonché, la Corte Costituzionale lo ha respinto, proprio in virtù della presenza della contestuale eccezione di incostituzionalità, pure sollevata dalla Procura tarantina. Cioè la Corte ritiene che i magistrati, avendo già correttamente sollevato la suddetta eccezione, non avrebbero dovuto tirare in ballo anche il conflitto, perché strumento “sovrabbondante” nel caso in esame. Tant’è che il Presidente della Corte Costituzionale ha dichiarato che fisserà direttamente in aprile idonea udienza pubblica per discutere in tema di incostituzionalità, così come sollevata dal G.I.P., lasciando intendere che, verosimilmente, la forzatura commessa da  Governo e Parlamento, con la revoca legislativa degli impianti e delle merci prodotte, sarà appositamente sottoposta a vaglio di legittimità costituzionale, mettendo così in discussione proprio la vita della L.231/12, almeno per la parte relativa al dissequestro dei beni ILVA!

 

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