Il 2013 porterà diverse novità nella gestione della nostra vita quotidiana: scatteranno infatti nuove regole, per esempio, per le caratteristiche degli impianti termici, una nuova normativa europea relativa alla classe di efficienza energetica degli elettrodomestici e pesanti sanzioni per i sacchetti di plastica non a norma. Vediamo di capirci qualcosa di più.
Impianti termici – Entro il 31 dicembre 2012, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 kW, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06 (29/04/2006), il libretto di centrale deve essere integrato da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286 , oltre che dall’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto di tali valori limite. È anche previsto che tali atti integrativi siano inviati all’autorità competente entro 30 giorni dalla redazione. Sono previste sanzioni amministrative sia per chi non provvede a redazione e invio delle comunicazioni, sia per chi non rispetta i requisiti degli articoli 285 e 286.
Elettrodomestici – Se l’elettrodomestico dei vostri sogni non rientra nelle classi energetiche A+/A++/A+++, da gennaio 2013 non ve lo potranno più vendere. A partire dal prossimo anno, infatti, entrerà in vigore la nuova normativa europea Erp (Energy Related Product) in base alla quale vengono ridefinite le classi di efficienza energetica degli apparecchi; le nuove etichette indicheranno in modo più rigoroso e corretto gli standard sul reale consumo degli apparecchi, mettendo in evidenza le differenze di qualità e di prestazioni tra i prodotti. I nuovi standard impongono nuovi criteri per la progettazione di tutti gli elettrodomestici: dai climatizzatori alle pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti.
Sacchetti di plastica – Scattano dal 1° gennaio 2013 le pesanti sanzioniper chi metterà in commercio shopper per l’asporto merci non rispondenti alle caratteristiche indicate nell’articolo 2 della L. n. 28/2012, di conversione del D.L. n. 2/2012. Lo ha stabilito il comma 19, dell’art. 34, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha anticipato di un anno l’entrata in vigore delle sanzioni per la vendita di sacchetti per la spesa non conformi a quanto previsto dalla Legge 28/2012.
Si ricorda che l’art. 2, comma 1, della L. n. 28/2012, di conversione del D.L. n. 2/2012, aveva già stabilito che dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) gli unici sacchetti per l’asporto merci che possono circolare sono di due tipi: monouso biodegradabili e compostabili realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI 13432:2002, oppure riutilizzabili realizzati con altri polimeri con maniglia esterna di spessore superiore a 200 micron (se destinati all’uso alimentare) e 100 micron (se destinati ad altri usi), o con maniglia interna e di spessore superiore ai 100 micron (se destinati all’uso alimentare) e 60 micron (se destinati ad altri usi). Il divieto di utilizzo però non era seguito da indicazioni sulle sanzionipoiché, secondo quanto stabilito al comma 4, del citato articolo 2, le sanzioni si sarebbero dovute applicare solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, di fatto depotenziando la norma.
Ora, a seguito della modifica introdotta dal D.L. n. 179/2012, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste scatterà con un anno di anticipo, costringendo gli operatori ad adeguarsi rapidamente a un dettato normativo peraltro già pienamente in vigore. Ricordiamo che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.


