Verso una nuova gestione dell’emergenza in Puglia

La Regione Puglia ha varato la legge regionale n. 7/2014, che detta norme in materia di protezione civile e gestione delle emergenze

Si parla di “Sistema regionale di protezione civile” nella Legge Regionale del 10 marzo 2014 n. 7. La finalità principale della norma (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 10 marzo 2014) è quella di disciplinare e riordinare in maniera unitaria e organica le funzioni del “Sistema regionale di protezione civile”, in virtù della riforma del titolo V della Costituzione e di adeguarsi alla normativa nazionale che, negli ultimi decenni, si è evoluta grazie all’esperienza maturata nella gestione degli eventi e nell’organizzazione dei soccorsi.

Tra le emergenze da gestire, anche quelle legate all’azione dell’uomo, come gli incendi

Il tema della protezione civile è complesso e articolato; richiede una lucida e consequenziale organizzazione e gestione delle azioni durante gli eventi e durante le fasi dell’emergenza. Terremoti, maremoti, alluvioni, frane, valanghe, sprofondamenti di cavità, eruzioni vulcaniche, rientrano tra i rischi naturali; ma ci sono anche i rischi legati all’azione dell’uomo: incendi del bosco e incidenti rilevanti presso fabbriche, impianti industriali sulla terra ferma e in mare, che rendono fragile e ad alto rischio tutto il territorio italiano. Alla variegata complessità degli scenari di rischio si aggiunge la diversificazione delle competenze che la Legge 225/92 attribuisce ai vari enti e organizzazioni che devono intervenire in caso di evento: Stato, regioni, province e comuni, ma anche amministrazioni pubbliche, istituti e gruppi di ricerca scientifica, associazioni di volontariato e ogni altra istituzione e organizzazione impegnata nel settore.

Con questa consapevolezza la Regione Puglia si è posta alcuni obiettivi:

a) la garanzia e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;

b) l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali;

c) l’organizzazione e l’impiego del volontariato per la protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.

La Regione aveva anche la necessità d’integrare il proprio sistema regionale di protezione civile con tutte le modifiche apportate dalla Legge n. 100/2012. Azione che in Puglia è stata di recente avviata rendendo operativo il centro funzionale decentrato  .

Verso la previsione e prevenzione dei rischi e la gestione dell’emergenza – Come recita la norma nazionale, le Regioni potevano approvare entro gennaio 2013 il “Piano regionale di protezione civile”, che individua criteri e modalità d’intervento in caso di emergenza, e il “Piano di prevenzione dei rischi”. Piani da redigere sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento nazionale e che in Puglia non sono stati approntati.

La sede pugliese della Protezione Civile a Bari

Nella nuova legge regionale la programmazione e la pianificazione, assi portanti del sistema di protezione civile, sono stabilite da gli artt. 12 (il “Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi”, con validità di 3 anni), 13 (la “Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze”, che rappresenta il piano operativo regionale di emergenza, con validità quinquennale) e 14 (il “Piano regionale in materia d’incendi boschivi”). La programmazione vede l’approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, mentre la pianificazione sono approvate direttamente dalla Giunta. In tutti e tre i casi si deve esprimere il Comitato regionale di protezione civile previsto dall’art. 8 e composto di 32 rappresentanti di vari istituzioni e organi. Il comitato dovrebbe riunirsi ogni tre mesi e ai suoi componenti spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.

Ma il Comitato regionale permanente di protezione civile è troppo numeroso e i Comitati istituiti in ottemperanza alle precedenti leggi di protezione civile sono poco funzionali: la speranza è che i veri assi portanti della protezione civile, la programmazione e la pianificazione, non abbiano altri ritardi visto che potevano essere già pronti dal gennaio 2013.

 

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