UE: approvate le novità in materia di Valutazione di Impatto Ambientale

Bruxelles, Palazzo-della-Commissione-Europea

Quali sono le novità rispetto alla vecchia Dir 2011/92 UE, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)? La nuova direttiva europea apporta una serie di abrogazioni, modifiche e integrazioni alla vecchia disciplina, nel tentativo di perseguire specifici obiettivi e snellire le procedure di VIA negli Stati membri.

Ciò avviene, in primis, tramite l’elaborazione dei seguenti cinque articoli: l’art. 1 elenca le modifiche apportate ai primi dodici articoli della Dir. 2011/92 UE; l’art. 2 amplia il vecchio art. 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri; l’art. 3 fornisce delucidazioni sulla normativa applicabile a quei progetti partiti prima del 16 maggio 2014 (data di entrata in vigore della Dir. 2014/52 UE), per i quali valgono le norme previgenti; gli artt. 4 e 5 rivedono i vecchi artt. 15 e 16, in cui si indicavano l’entrata in vigore della direttiva e i suoi destinatari. Senza contare le numerose modifiche riportate agli allegati della Dir. 2011/92.

Come accennato, tra gli “obiettivi dichiarati”, che l’Unione Europea intende perseguire al fine di migliorare il processo di Valutazione di Impatto Ambientale, ne possono essere citati alcuni, come la qualità del processo di VIA, per allinearla a un processo europeo di smart regulation (legislazione intelligente), richiedendo competenza a chi elabora il progetto e a chi lo valuta e imponendo i criteri di trasparenza, responsabilità e motivazione per tutte le decisioni.

Queste ultime, poi, devono essere trasferite tempestivamente agli interessati, in base alla rispettiva responsabilità ambientale o alle competenza locali. Si richiede, inoltre, che gli Stati membri evitino motivi di conflitto di interessi tra l’autorità competente e il committente e che, in un clima di collaborazione, si creino sinergie con altre normative e politiche dell’UE, ad esempio con le politiche di settore degli Stati nazionali.

Nello stesso senso, è previsto un processo di integrazione della VIA nelle procedure nazionali, per cui il parere motivato dell’autorità competente può diventare parte di una procedura di autorizzazione integrata oppure essere incluso in altra decisione, sempre nel rispetto della direttiva in esame. Sono anche previsti progetti transfrontalieri, per cui gli Stati interessati possono creare un organismo comune e paritetico per coordinare le procedure e per le consultazioni.

La direttiva, poi, prevede anche nuovi fattori ambientali da valutare, quali il territorio, la popolazione, la salute umana e la biodiversità, da rapportare all’efficienza delle risorse, ai cambiamenti climatici e ai rischi di incidenti e calamità. In particolare, per la biodiversità, si cerca di evitare qualsiasi deterioramento o perdita, mitigando gli impatti sull’ambiente e, in particolare, sugli habitat.

Si vuole anche frenare l’uso sconsiderato del suolo, tutelare l’ambiente marino tramite la valutazione attenta degli strumenti da utilizzare per determinati progetti (ad es. i sonar per le indagini sismiche) ed evitare duplicazioni di valutazione, mediante l’integrazione di procedure diverse (ad esempio integrando le Dir. Hbitat, Uccelli, Acque, Rifiuti, Emissioni Industriali, Seveso ter), in modo tale da scongiurare doppi o multipli monitoraggi che potrebbero rivelarsi rischiosi per l’ambiente.

Quanto alla trasparenza, infine, è permesso accedere tramite portale elettronico all’elenco delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni inserite nel rapporto di VIA la quale, deve essere sempre corredata da conclusione motivata dell’autorità competente.

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