L’art. 52 del D.L. n.83/2012 (così detto Decreto Crescita) (1 – clicca sui numeri in grassetto per leggere i riferimenti normativi) aveva procrastinato l’operatività del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) entro la data del 30 giugno 2013. Sospensione concessa per permettere ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, di compiere tutte le necessarie verifiche, gli adeguamenti e gli allineamenti al nuovo sistema di tracciabilità (ai sensi della L.241/90 – Legge sul procedimento amministrativo) (2), in modo da renderlo compatibile a tutte le diverse realtà aziendali e, quindi, fruibile in modo più agevole e totalmente informatizzato.
Ma ora siamo veramente agli sgoccioli perché, come anticipato, i termini di sospensione sono in scadenza e il SISTRI sta per partire. Due sono, infatti, le date di particolare interesse: il 1° luglio prossimo, data in cui il regime sanzionatorio del SISTRI, almeno sulla carta, dovrebbe essere pienamente operativo e il 1° ottobre 2013, in cui il sistema sarà pienamente applicabile alla categoria dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, nonché agli enti e alle imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi. Quest’ultima disposizione è stata prevista dal DM 20/03/2013 per assecondare l’esigenza di far ripartire il sistema, snellendo le procedure di tracciabilità e abolendo le vecchie pesantezze burocratiche. Ma per far questo, come sottolineato dall’ex ministro dell’Ambiente Clini, “è necessaria la collaborazione con le imprese coinvolte”. Vediamo come.
I dettagli. L’art. 188-bis del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) (controllo della tracciabilità dei rifiuti) (3) e gli artt. 21-bis, ter, quater e quinquies della L.n.241/90 (4), in tema di “provvedimento amministrativo” (in particolare il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati), prevedono una stretta connessione tra i privati (le aziende produttrici di rifiuti) e la P.A. (Pubbliche Amministrazioni), rendendo obbligatoria l’osservanza di tutta una serie di verifiche e adeguamenti amministrativi, in modo da poter rendere efficacemente operante il SISTRI. Ciò perché la finalità principale di quest’ultimo è di addivenire a una informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti (nel caso in esame quelli speciali) a livello nazionale e dei rifiuti urbani per gli impianti di recupero e smaltimento, tramite l’eliminazione del cartaceo e l’impiego del solo sistema telematico. Inoltre, l’art. 188-ter del T.U.A. (5) indica tutti i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, tra cui figurano, appunto, i produttori di rifiuti pericolosi, obbligati già da ottobre. Per tutti gli altri (es. produttori di rifiuti speciali non pericolosi, commercianti di rifiuti, consorzi di recupero e riciclaggio ecc.) il termine è prorogato al 3 marzo 2014.
Dunque, per agevolare tutti questi adeguamenti, ai soggetti obbligati dal 1° ottobre, è stato concesso un termine, dallo scorso 30 aprile, fino al 30 settembre prossimo, entro il quale essi dovranno avviare e concludere le procedure di verifica e di allineamento al sistema; mentre il termine che andrà dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 riguarderà tutti gli altri soggetti obbligati per legge, tenendo presente che questi ultimi potranno comunque aderire al SISTRI anzi tempo, su base volontaria. In fine, il pagamento dei contributi di iscrizione al SISTRI resterà sospeso per tutto il 2013.


