
Si tratta di mero rinnovo della autorizzazione paesaggistica, afferma l’ordinanza del Consiglio di Stato. Ma lo scioglimento definitivo della vicenda si avrà a marzo
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 112/2023 del 16.1.2023 ha accolto l’istanza cautelare proposta da RFI -Rete Ferroviaria Italiana sospendendo l’esecutività della sentenza resa dal Tar Puglia Bari n. 1576 del 16.11.2022. Il Tar aveva di fatto sospeso i lavori di realizzazione del nodo ferroviario di Bari – Torre a Mare, imponendo alla Regione Puglia di aprire un nuovo procedimento per valutare nuove soluzioni alternative a quelle già poste in essere per la variante ferroviaria, e annullando l’autorizzazione paesaggistica data dalla stessa amministrazione per il progetto della nuova linea ferroviaria nella zona di Lama San Giorgio.
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Contrariamente a quanto statuito dal T.A.R. per la Puglia Bari, secondo i giudici di II grado, la Delibera di Giunta Regionale del 15.2.2022, n. 130 (denominata “Rinnovo di autorizzazione paesaggistica”) rappresenta non una nuova autorizzazione paesaggistica bensì il rinnovo della precedente autorizzazione adottata con delibera n. 1782 del 6.8.2014 e, come tale, ben rilasciabile mediante una procedura semplificata di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 13 del 2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata); legittimamente quindi sarebbe stato fatto ricorso a tale procedura semplificata [che prevede l’obbligo di indire una conferenza di servizi solo nel caso necessaria acquisizione di ulteriori atti di assenso – circostanza nel caso di specie non sussistente]– in luogo di procedura ordinaria ex art. 147 d.lgs. n. 42 del 2004 (dedicata all’“Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali” di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio).

A sostegno di tale assunto anche l’ulteriore dato della sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 7 del d.P.R. n.13/2017 per l’accesso alla procedura semplificata, ovvero la circostanza per cui “il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute”, essendo lo stesso rimasto invariato rispetto a quello definitivo approvato e già favorevolmente assentito per quanto concerne i profili di compatibilità paesaggistica con D.G.R. n.1782/2014, anche con riferimento alle nuove previsioni del PPTR della Regione Puglia – adottato ed in parte vincolante per previsioni delle norme tecniche di attuazione.
Il Consiglio di Stato: “Scelta coerente”
Si tratta dunque di mero rinnovo della autorizzazione paesaggistica, afferma l’ordinanza del Consiglio di Stato. Quindi, in assenza di modifiche progettuali ed in mancanza di specifiche prescrizioni di tutela sopravvenute e tenuto conto dello stadio avanzato del procedimento, apparirebbe coerente la conferma della scelta localizzativa già operata e formalizzata in atti dall’amministrazione.
A ciò va aggiunto che l’urgenza del pronunciamento si giustifica alla luce dallo stato dei fatti e dei tempi che rende – secondo i giudici di II grado – sussistente il rischio di perdita dei finanziamenti connessi al PNRR per mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori in esito al pronunciamento del Tar.
Certo è che si tratta di ordinanza cautelare, con effetti durevoli solo nelle more della definizione del giudizio nel merito della vicenda; quindi non rimane che attendere gli esiti dello svolgimento dell’udienza che si terrà a marzo sulla controversia per comprendere a pieno la definizione della questione.
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