La Puglia tutela il suo patrimonio costiero

Dal Mar Adriatico e fino allo Jonio, partendo dalla foce del Biferno per giungere a Ginosa Marina lungo un percorso di 784 km, le coste pugliesi racchiudono falesie, spiagge sabbiose e ciottoli, rocce dolci adagiate o a strapiombo, dune deserte alternate ad insenature e speroni che si protendono a picco sul mare. Per tutelare e proteggere questo grande patrimonio naturale dove nidificano gheppi e si aggrappano piante di cappero ed euforbia, per offrire ai pugliesi ed ai turisti il meglio della Puglia marinara la giunta regionale ha approvato il Piano regionale delle coste (Prc).
La suggestiva costa di Torre dell'Orso nel Salento

Il piano, messo a punto dall’Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Settore Demanio e Patrimonio in collaborazione con i dipartimenti di Architettura e Urbanistica, di Ingegneria delle Acque e di Chimica e il Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (Lic) del Politecnico di Bari, in 5 mila pagine tra norme e rigide prescrizioni a carico dei privati che hanno la gestione in concessione delle spiagge, impone ai 67 comuni costieri di approvare entro i prossimi 4 mesi i piani comunali costieri. Naturalmente il Prc non è un progetto chiuso ma uno strumento dinamico soggetto a verifiche e aggiornamenti periodici attuati dalla Regione e dagli enti con il fine di e mira a accelerare la pianificazione locale del territorio costiero al di là della gestione del territorio demaniale. Ma vediamolo nel dettaglio.

Mattinata: i faraglioni di Baia delle Zagare

A proposito di concessioni demaniali– La redazione del Prc in questa prima fase è finalizzata a disciplinare le aree demaniali in linea con la Lr n. 17/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”; regola le funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo, individua ed assegna le competenze a Regione, Province e Comuni. Per ognuno dei 67 comuni il Prc riporta la lunghezza del litorale di competenza, l’area demaniale comunale, il numero delle concessioni e la loro superficie e l’area delle particelle catastali interessate da concessioni: dati parziali che però consentono di stabilire l’impatto delle concessioni sulla costa a livello comunale e regionale. In Puglia il loro numero per chilometro di costa è pari a 1,11, mentre il rapporto tra l’area delle superficie date in concessione e l’area demaniale è 0,09, ossia il 9%. Il piano prevede il divieto di rilascio, rinnovo e variazione di concessioni demaniali in determinate aree con relative fasce di rispetto: lame, foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, canali alluvionali, coste a rischio di erosione in prossimità di falesie; aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali. Inoltre nelle aree classificate come siti di interesse comunitario (Sic) e zone di protezione speciale (Zps) e, nelle aree caratterizzate da dune e da macchia mediterranea, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d’incidenza ambientale che deve essere effettuata e rilasciata dall’ufficio regionale competente.

A ogni zona la sua prescrizione – Il Prc identifica tre zone su cui pendono una serie di prescrizioni: nelle zone classificate C1 cioè a criticità elevata, non potranno essere rilasciati permessi di apertura per nuovi stabilimenti per tre anni “fino a quando sia accertata la cessazione dei fenomeni erosivi”. Trascorsi i tre anni si possono rilasciare le concessioni ma nelle altre due fasce cioè C2 e C3. Nella prima, la concessione potrà essere rilasciata solo dopo l’accertamento del fenomeno erosivo; nella zona C3, invece, non sono contemplate limitazioni tranne il monitoraggio dello stesso.

La calette di Torre Guaceto

E le spiagge libere? – È previsto che il del litorale disponibile debba essere destinato per il 40% ai privati e per la resto a spiagge libere o libere con servizi. La spiaggia sarà concessa in lotti non superiori, però, a cento metri lineari fronte mare e con particolari condizioni legate al territorio. Inoltre tra un lotto e l’altro deve essere prevista una “fascia perpendicolare rispetto alla spiaggia” di 5 m di larghezza adibita a tra le due concessioni. Gli stabilimenti devono anche prevedere fasce parallele al mare: una di 5 m dalla linea esterna della battigia per consentire il libero transito pedonale e l’altra riservata agli ombrelloni. Una terza, la più esterna, della larghezza di 3 m deve essere riservata ad area verde. La Regione ha previsto che i piani comunali debbano anche contenere le indicazioni relative alle caratteristiche delle pedane in legno destinate al transito, di cabine, depositi ombrelloni, chioschi per bar e che devono rispettare dimensioni specifiche in funzione della superficie della spiaggia.

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