
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.01.2010 (Suppl. Ordinario n.10) il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che istituisce il SISTRI – sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
La gestione del Sistema è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, perché uno dei motivi principali per cui è nato il SISTRI è quello di prevenire l’illegalità dei rifiuti. Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, lo strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Da un sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – si passa quindi a soluzioni tecnologiche avanzate in grado anche di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese. L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti per semplificare la normativa, rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.
I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Il sistema SISTRI prevede l’iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.
Chi deve adeguarsi al SISTRI
Fanno parte del gruppo di soggetti che saranno obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. a decorrere dal 180mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto:
• i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
• i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
• i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).
Il secondo gruppo di soggetti che dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto comprende:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto. Fanno parte di questo gruppo:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
Il Decreto Ministeriale del 15 febbraio del 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009” proroga (art. 1) i termini di iscrizione al SISTRI di cui all’art. 3 comma 1 del DM 17 dicembre 2010 di trenta giorni. Il sistema sarà perativo per tutte le classi sopra menzionate dal mese di luglio 2010.

La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti. Dal sistema sarà, così, possibile ricavare i flussi di informazione che consentiranno di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria e di rispondere alle necessità derivanti dalle rispettive competenze di ciascuna Istituzione coinvolta.
In particolare, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:
– l’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell’Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province;
– l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.
Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie. Una volta a regime, si verrà così a creare un sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.