Il futuro dell’eolico tra norme regionali e nazionali.

La Corte Costituzionale, con sentenza 344 del 2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della L.R. 40/2007, nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14, commi 2 e 7, del Regolamento regionale n. 16 del 4 ottobre 2006, relativo alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Inoltre ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge regionale 40/2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

La sede della Regione Puglia

In sostanza è una bocciatura completa del Regolamento 16, nato per dettare direttive per la valutazione ambientale, che rientra nella procedura per rilasciare le autorizzazioni indispensabili a realizzare impianti eolici. Non valgono più i PRIE (Piani Regolatori per gli Impianti Eolici) di cui ciascun comune doveva dotarsi,nè e i criteri per l’individuazione delle aree non idonee, come anche la valutazione integrata, il parametro di controllo, giusto per citare gli aspetti più salienti.

Molti interrogativi si pongono ora su come deve procedere la regolamentazione del settore e, soprattutto, quali parametri utilizzare per valutare aspetti di natura ambientale fondamentali a orientare lo sviluppo del nostro territorio. Si aprono molti interrogativi su come recuperare situazioni gestite nel passato con la normativa abrogata, ma soprattutto si apre per l’ennesima volta l’interrogativo sulla mancanza di chiarezza nelle procedure, sull’approssimazione, sullo scollamento tra i vari livelli istituzionali. In tutto questo gli imprenditori si muovono con difficoltà, poche chiarezze, dubbi. Al territorio manca ancora una volta una strategia di programmazione e pianificazione degli interventi.

Veduta di un parco eolico ubicato in collina

Lo scorso 18 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo delle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni dell’8 luglio 2010. La sua entrata in vigore è dello scorso 3 ottobre; l’obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire una normativa unica per l’intero territorio nazionale. Il testo delle Linee Guida interviene anche per consentire un’azione di tutela del paesaggio, spesso aggredito dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed in particolare dagli impianti eolici. Nel frattempo il territorio è stato spesso non rispettato e se ciò è stato possibile lo si deve all’inerzia solita italiana (indipendentemente dai governi che hanno guidato il paese in questi anni). Sotto questo profilo la Regione Puglia, particolarmente aggredita dal fenomeno eolico, aveva voluto correre ai ripari introducendo, in mancanza delle Linee Guida nazionali, una propria normativa finalizzata a regolamentare il settore ed orientata alla salvaguardia del territorio. Peccato che però abbia invaso il campo dello Stato.

Parco eolico in prossimità di un vigneto

Ora le nuove Linee Guida nazionali intervengono per normare un quadro complesso e, soprattutto per il settore ambientale, approfondiscono nella parte IV le problematiche di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. Partono dai criteri generali e giungono alle aree non idonee, indicando nell’allegato 3 i criteri per l’individuazione di tali aree,  individuazione che dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti e tenendo conto della pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica e sui criteri suggeriti nello stesso allegato 3. Le Regioni hanno ora tempo fino al prossimo 3 gennaio 2011 per adeguare le proprie normative, altrimenti si applicheranno le Linee Guida nazionali e le previsioni degli allegati, tra cui l’importante allegato 4, che introduce gli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici.

La Puglia sta disciplinando il settore e punta all’approvazione di proprie Linee Guida in sintonia con quelle nazionali. La procedura per l’autorizzazione unica verrà meglio disciplinata e, fra l’altro, sembra che debbano introdursi specifiche garanzie per la realizzazione degli impianti nonché quelle per eseguire gli interventi di dismissione e per realizzare le opere di “messa in pristino dello stato dei luoghi” al termine della vita utile degli impianti stessi. Molta attenzione verrebbe riservata, quindi, ai requisiti che devono avere i soggetti proponenti; lo scopo è di meglio garantire la presenza di operatori solidi economicamente e di grande professionalità, tutelando in tal modo i soggetti che dispongono di risorse finanziarie e linee di credito proporzionate all’intervento da realizzare e che investirebbero con serietà e non per speculazione.

Ma l’aspetto a cui si guarda con più attenzione è quello relativo all’identificazione delle aree e dei siti non idonei, visto che le Regioni (in attesa dell’approvazione del decreto sul burden sharing) possono procedere con un proprio atto autonomo, salvo ricondurre poi le relative disposizioni nell’alveo della programmazione energetica entro 180 giorni dal suddetto decreto.

Si apre quindi un nuovo capitolo di cui accenneremo nei prossimi giorni: le speranze sono per scelte attente ed oculate che possano garantire il rispetto vero dei valori del territorio senza recare danni inutili agli investitori in un momento di grande crisi economica.

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