Secondo l’ISPRA il patrimonio geologico è costituito da “quei siti in cui è possibile osservare particolari elementi di interesse geologico che, per rarità, valore scientifico, bellezza paesaggistica e fruibilità culturale, sono considerati dei “monumenti” geologici da tutelare”. Anche la Legge Quadro Aree protette1 ne individua i caratteri costitutivi: si tratta di formazioni fisiche o geologiche di rilevante valore ambientale, molto vulnerabili in alcune zone, per le quali scatta una tutela speciale, per proteggerne le specie vegetali, animali, di singolarità geologica o gli equilibri idrogeologici. Di particolare rilievo, i parchi nazionali, con uno o più ecosistemi intatti e formazioni fisiche e geologiche di grande valore naturalistico. Detto patrimonio è parte integrante del “bene-ambiente” e, perciò, necessita di una tutela speciale e “rafforzata”.
Normativa di riferimento. Tra le norme più incisive in materia, rilevano la Mozione sulla conservazione del patrimonio geologico (Roma 1996)2, la Dir. 92/43/CE (Dir. Habitat, che tutela siti di rilievo geologico, come dune, scogliere, grotte, laghi, ecc.)3, la Dir.2008/99/CE (tutela penale dell’ambiente)4, il Testo Unico Paesaggio (che indica i beni geologici oggetto di tutela)5, il T.U. Ambientale parte III6, il T.U. Edilizia7 e gli artt.727-bis, 733-bis e 734 c.p.8. Tra esse, quelle penali sono garanti di una tutela più forte.
La disciplina. Il principio della “tutela rafforzata” nasce dall’innovativa Dir 2008/99/CE, la quale promuove sanzioni maggiormente dissuasive per le attività lesive del suolo (a titolo di dolo o colpa grave), con pene da irrogarsi in tutto il territorio comunitario. Tale principio è stato recepito dall’ordinamento interno.
La parte III del T.U.A. (difesa del suolo, lotta alla desertificazione e gestione delle risorse idriche), infatti, prevede atti di prevenzione, di messa in sicurezza e vincoli idrogeologici, specie in favore delle aree più vulnerabili, degradate e soggette a desertificazione o a dissesto idrogeologico; in particolare, la tutela dei corpi idrici detta rigidi standard di qualità ambientale, tutela le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e reprime le attività illecite di scarico. E a quest’ultimo proposito, il T.U.A. commina dure sanzioni, come quella ex art.137, che punisce chiunque scarichi acque industriali senza autorizzazione, con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda fino a 10mila €. In caso di sostanze pericolose l’arresto sale fino a 3 anni e l’ammenda fino a 120mila €.
Ma il patrimonio geologico, con le sue bellezze paesaggistiche e di interesse storico-culturale, è anche tutelato dal T.U. Paesaggio e dal T.U. Edilizia, contro quei fenomeni di abusivismo edilizio che, spesso, si consumano in seno ad aree di notevole importanza geologica (ad es. geositi o geoparchi). L’art.136 T.U. Paesaggio include, tra i beni di notevole interesse pubblico, “le cose immobili con cospicui caratteri di singolarità geologica” e il correlato art. 142, tra i beni soggetti a vincolo paesaggistico, ne indica molti riconducibili al suolo (ad es. catene montuose, ghiacciai o parchi naturali). Com’è noto, su tali aree è possibile edificare o intervenire solo dietro rilascio di nullaosta, autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire; in assenza di essi, ex artt.181 T.U. Paesaggio e 44 T.U.E., si realizza un duplice reato: urbanistico e ambientale. Si tratta di reati dolosi (cioè commessi con coscienza e volontà di deturpare l’ambiente, pur sapendo di non poter edificare), permanenti, dati i danni irreversibili arrecati e commessi in spregio degli ordini amministrativi. Questi reati, in fine, possono produrre ulteriori effetti nocivi, sanzionati dagli 727-bis, 733-bis e 734 c.p.: il primo punisce la distruzione di specie animali e vegetali selvatiche protette, il secondo la distruzione di habitat in siti protetti e il terzo la distruzione e il deturpamento di bellezze naturali.
PHOTOGALLERY
[nggallery id=172]