Discarica abusiva: se la conosci la eviti – Norme e Giurisprudenza di riferimento

1 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, art.256, 1° comma del T.U.A.: “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (… ) è punito:

– con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

– con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi(…..)”.

Art. 256, 3°comma del T.U.A.: “chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.00 euro . Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna….consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica….fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”.

2 Cassazione Penale, III sez., del 17/01/ 2012, n.5033: “in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano rifiuti.”

3 Art. 2, 1°c., lett. g), del D.Lgs. n. 36/2003 (emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti): (la discarica è) “…un’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Si ha discarica abusiva “….tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato”.

4 Cassazione Penale, III sez., n 1188 del 16/01/2012, la quale sancisce che si ha discarica abusiva “…tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato”. Essa “…dovrebbe presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche, (considerabili come elementi di fattispecie): accumulo (…) comunque non occasionale, di rifiuti di un’area determinata; eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado (…) tendenziale dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (…)”.

5 Cassazione Penale, IlI sez., n.41351 del 2008; n.2485 del 2008; n.10358 del 2007 precisa che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo”.

 

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