
Grazie alla campagna del WWF “STOP ai crimini di natura”, lanciata per tutelare maggiormente le specie animali selvatiche protette, in quanto parti integranti dell’ambiente, e che ha raccolto la bellezza di 55mila firme, è arrivato in Senato un disegno di legge (il 1812/72015, appunto, detto anche “salva-orsi”) che mira alla modifica del Titolo IX-bis del Codice Penale intitolato “Dei delitti contro il sentimento degli animali”,
In virtù delle sempre più frequenti torture ed uccisioni a danno della fauna selvatica protetta, come lupi, orsi, uccelli migratori, aquile e rapaci, nelle campagne e nelle zone montuose italiane, è maturata la convinzione che tali atti debbano confluire in una fattispecie di reato ad hoc, da inserire nel Codice Penale in seno agli ecoreati.
In particolare, la modifica normativa consta di un solo articolo, il 544-septies (da inserire nel Codice Penale) volto, principalmente, a definire la fattispecie di reato in esame, razionalizzandone i criteri penali di tutela e rivisitandone il quadro sanzionatorio.
Prima di tutto, quindi, revisione, dell’art. 544-bis c.p., testo attuale, (Uccisione di animali) prevedendo pene più aspre, per chi, al di fuori dei casi consentiti, non solo uccide, ma anche cattura, preleva o detiene esemplari rilevanti ai fini della tutela della biodiversità, macchiandosi, tra l’altro, di un vero e proprio delitto.
IL ddl prevede pene più aspre, per chi, al di fuori dei casi consentiti, non solo uccide ma anche cattura, preleva o detiene esemplari rilevanti ai fini della tutela della biodiversità, macchiandosi, tra l’altro, di un vero e proprio delittoIn questa stessa ottica, si allungano anche i termini di prescrizione del reato e si amplia la categoria che racchiude il concetto di fauna selvatica protetta. L’art. 544 septies, infatti, fa diretto rinvio alla Dir. 92/43/CE (Dir. Habitat) e alla Dir. 2009/147/CE (Dir. Ucelli), superando, così, la lacuna delle disposizioni normative vigenti, le quali, contemplando soltanto la fauna omeoterma (animali capaci di autoregolare il calore corporeo a prescindere dalla temperatura esterna, come mammiferi e uccelli) e non quella eteroterma (anfibi o rettili) entrano in contrasto con le succitate direttive comunitarie.
Circa le pene, poi, sempre l’art.544-bis c.p. (testo attuale) recita: “chiunque, per crudeltà o senza necessita, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi”. Il Ddl, però, oltre ad ampliare la fattispecie di reato, come si è detto, aggiunge che, chi agisce fuori dalla legge, deve essere ulteriormente punito (poiché l’atto offende anche la biodiversità e, de relato, l’ambiente), con una pena aumentata della metà rispetto a quella prevista per il reato generico contro l’animale comune. Lo stesso dicasi per il regime delle aggravanti: viene espressamente inserita un’aggravante qualora il “maltrattamento degli animali” riguardi le specie in oggetto.
Mentre, circa l’art. 727-bis c.p., testo attuale, (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), il Ddl, per evitare duplicazioni con quanto già previsto dalle modifiche all’art.544-bis succitate, lascia applicabile solo la parte della norma relativa alle specie vegetali, abrogando tutto quanto relativo a quelle animali.
In fine, quanto al regime delle scriminanti (cause di giustificazione del reato), è introdotta una diminuzione delle pene edittali quando l’atto illecito colpisca una quantità trascurabile di specie tutelate e abbia un impatto trascurabile sull’ambiente, tale da non mettere a repentaglio lo stato di conservazione della specie stessa e, in via mediata, della biodiversità.