
La Corte di Cassazione, sezione Penale, ha riconosciuto il nesso di causalità tra inalazione delle fibre di amianto e la natura della malattia, il mesotelioma pleurico, anche se i sintomi sono apparsi dopo quarant’anni. La sentenza Suprema Corte, n. 24997 del 21 giugno 2012, ha condannato per omicidio colposo due imprenditori per non aver dotato un loro operaio delle necessarie misure di protezione dalla fibra killer, già previste negli anni ’60 dal DPR 547/1955 e DPR 303/1956, periodo cui risale l’attività lavorativa della vittima. L’operaio è poi morto nel 2004. Ma i giudici, presidente Carlo Giuseppe Brusco, hanno ribaltato la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 16 giugno 2011 e respinto le tesi della difesa che ha messo in discussione il nesso di causalità tra l’attività lavorativa dell’operaio e la malattia.
La vittima era addetta alla copertura dei tetti dell’azienda, presso la quale ha lavorato dal 1965 al 1990; il mesotelioma si è manifestato, invece, nel 2003 e diagnosticato un anno dopo da un esame istologico che ha stabilito il nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e la malattia contratta.

La Suprema Corte ha rilevato, nel suo giudizio, come gli studi sul mesotelioma pleurico avevano chiarito “che il rischio di insorgenza del tumore è proporzionale al tempo e all’intensità di esposizione e che ad un aumentare della dose è stata dimostrata una riduzione del periodo di latenza” e ha ritenuto “dimostrato che i lavoratori non erano stati informati della pericolosità derivante dalla lavorazione dell’amianto e che nessun controllo veniva fatto dai datori di lavoro sull’uso delle mascherine protettive”. Nel caso dell’operaio deceduto dopo quarant’anni, secondo la Suprema Corte è stato dimostrato che “il periodo di latenza è stato particolarmente lungo per effetto dell’esposizione non permanente ma limitata a due, tre giorni al mese e quindi di non particolare intensità”.
Secondo la Cassazione, quindi, nel valutare la sussistenza del nesso di causalità “quando la ricerca della legge di copertura debba attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria (integrativa delle conoscenze giudiziali) di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti”.
Pertanto, la sentenza stabilisce che “al non aver provveduto a eliminare, o almeno a ridurre, l’esposizione quotidiana al minerale cancerogeno consegue l’assunzione del rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di patologie potenzialmente mortali, prime tra le quali l’asbestosi e il mesotelioma”.
«La Sentenza in esame - ha commentato l’avocato Ezio Bonanni, presidente dell’Associazione osservatorio Nazionale Amianto – segna un altro importante passo nella direzione dell’accertamento della responsabilità legata alla violazione delle regole cautelari e nella conferma del ruolo di ogni esposizione nella cancerogenesi e quindi nella determinazione della patologia, anche rispetto al mesotelioma, superando quindi quelle oscillazioni che avevano caratterizzato la precedente giurisprudenza, nel solco già tracciato dalla precedente sentenza del 19 aprile scorso che aveva confermato la sentenza di condanna della Corte di Appello di Bari a carico del legale rappresentante della Fibronit».



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