Come ogni anno, la Regione Puglia ha studiato idonee misure di prevenzione contro gli incendi estivi, tramite il Decreto n. 335 del 02/05/2012 (1), valido per il periodo 15 giugno-15 settembre. Il precetto cardine per tutti i proprietari, conduttori o detentori di terreni incolti o in abbandono è di non bruciare la vegetazione spontanea e di proteggere, entro il 31 di maggio, il perimetro delle proprietà con fasce protettive larghe almeno 15m, per evitare l’eventuale propagazione di incendi.
La normativa. Tra le norme richiamate dal Decreto, va citata la L.n. 353/2000 (Legge Quadro sugli incendi boschivi)(2) e la L.R. n. 18/2000 (sul conferimento di funzioni per la lotta agli incendi boschivi)(3). Meritano, però, menzione anche gli artt. 423-bis e 449,1°c.,c.p. (Delitti contro l’incolumità pubblica: l’incendio boschivo e delitti colposi di danno)(4).
Divieti e obblighi. La Regione, in virtù del piano regionale di prevenzione e delle relative funzioni conferitele, dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi in relazione a tutte le aree boschive, arborate, di pascolo ecc., per cui chiunque avvisti un incendio in detti luoghi è tenuto a comunicarlo immediatamente alle autorità competenti per territorio; essa impone anche vari divieti, tra cui accendere fuochi per pic-nic, far brillare mine, tenere in esercizio discariche pubbliche o private incontrollate, fumare e gettare mozziconi, abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive, bruciare stoppie o erba nelle Zone a Protezione Speciale (Arre Protette e Parchi) e nei siti di interesse comunitario. Qualora detta bruciatura sia necessaria, diventa indispensabile l’autorizzazione dal Comune territorialmente competente, previa domanda corredata di un documento attestante il rispetto del decreto. Inoltre, entro il 31 maggio, le società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto, i Comuni, sui propri assi viari, specie se di attraversamento di aree boscate o di pascolo, devono rimuovere l’erba secca e altro materiale infiammabile da cunette, banchine e scarpate, per sventare l’eventuale propagazione di incendi.
Art.423-bis c.p. A tali disposizioni si affianca l’istituto dell’incendio boschivo. Quest’ultimo è un reato autonomo, punibile per dolo(cioè incendio voluto) o per colpa (imprudenza), mentre prima della legge sulle misure di repressione degli incendi boschivi era solo un’aggravante del reato d’incendio ex art.423c.p. La norma protegge sia la pubblica incolumità dal comune pericolo (ove il pericolo è presunto, cioè intrinseco nel concetto stesso di incendio, poiché quest’ultimo è pericoloso in quanto tale e senza bisogno di verificarlo caso per caso), sia il patrimonio forestale e l’ambiente; (la figura specifica di “incendio boschivo” offre una tutela rafforzata all’ambiente, inteso come bene primario riguardante l’intera collettività). Infatti se l’incendio provoca un danno grave, esteso e persistente all’ambiente, le pene si aggravano ulteriormente. Per quanto concerne il concetto giuridico di “bosco”, oggetto specifico di tutela, la giurisprudenza prevalente vi include anche le estensioni di terreno in cui vi sia sterpaglia, boscaglia o macchia mediterranea, in linea con la L.353/2000 che definisce l’incendio boschivo come fuoco appiccato su aree boschive, arborate, di pascolo, terreni coltivati o incolti.(5)
Le sanzioni. Il Decreto punisce l’inosservanza dei suddetti divieti, con sanzione amministrativa, da un minimo di €1.032,91 ad un massimo di €10.392,14, anche solo quando c’è semplice rischio di incendio, specie nelle aree e nei periodi più sensibili.(6) Anche chi brucia stoppie nelle aree protette senza le dovute precauzioni subisce pena pecuniaria. In più il codice penale punisce l’incendio doloso con la reclusione da 4 a 10 anni e colposo da 1 a 5 anni. Le pene aumentano se l’incendio colpisce aree protette e raddoppiano se danneggia gravemente l’ambiente.(7)


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