La Corte di Cassazione, con la pronuncia Fibronit (di Bari) dello scorso 20 aprile, sigla un pesante risultato nella battaglia contro l’amianto e una meritata ed equa vittoria per la famiglia della vittima, rappresentata dall’Avvocato Ezio Bonanni. Viene confermata la condanna a 5 mesi e 15 giorni, per l’ex dirigente della Fibronit Dino Stringa, colpevole della morte dell’operaio Francesco Maggio (oltre che di altri decessi già accertati). Confermato anche il giusto risarcimento alla famiglia, per tutto il dolore da essa subito.
Capo di imputazione - Esso rientra nei delitti contro la vita e l’incolumità individuale, segnatamente nel delitto di omicidio colposo (1), con contestuale violazione dell’art.2087c.c. (2) (tutela delle condizioni di lavoro da parte dell’imprenditore). Si contesta l’omissione, in seno agli stabilimenti, di tutte le precauzioni volte a contenere l’esposizione all’amianto (ad es. adeguati impianti di aspirazione localizzata, limitazione dei tempi di esposizione, mezzi per evitarne la manipolazione manuale ecc.), dei mezzi personali di protezione, di controlli sanitari, di un’adeguata informazione sui rischi correlati (tutte misure che avrebbero scongiurato l’asbestosi) e nel mancato allontanamento dell’operaio dal luogo di lavoro al momento dell’insorgenza della patologia, con l’aggravante (3) di aver agito nonostante la previsione dell’evento, cioè pur prevedendo che l’esposizione prolungata all’amianto avrebbe potuto provocare danni ulteriori, inclusa l’asbestosi già contratta.
Nesso eziologico - L’omicidio colposo si basa sull’elemento soggettivo della colpa (in questo caso colpa cosciente: negligenza nel prolungare l’esposizione nociva, causa di asbestosi, pur prevedendone gli effetti dannosi) e su quello oggettivo del nesso eziologico (rapporto causa-effetto) tra asbestosi e morte per mesotelioma. La colpa sta nell’aver fatto inalare le polveri d’amianto alla vittima, provocandole l’asbestosi e, dopo un ulteriore tempo di esposizione, la morte da mesotelioma (anche se lo Stringa non era più gerente). Circa il nesso causale, esso viene confermato dalla certificazione medica (certificato di morte) e dall’INAIL, che riconosce l’asbestosi come causa iniziale della malattia professionale “dose-correlata” e il mesotelioma come sua conseguenza, causa del decesso.
Ma la sua prova concreta riposa su due concetti: il primo secondo cui il nesso “fibre di amianto-asbestosi-mesotelioma” era noto già da lungo tempo in letteratura medica (perciò non è possibile addurre, a difesa del reo, l’insufficienza di un supporto scientifico che provi il nesso); il secondo riguarda la teoria medica della cosiddetta “dose-risposta”: se un’esposizione massiccia alle fibre di amianto provoca l’asbestosi, il prolungamento di essa aumenta il rischio di mesotelioma pleurico e ne riduce il tempo di latenza, solitamente lungo. Ne consegue che tutto il tempo di esposizione della vittima, compreso quello intercorrente tra il momento in cui l’imputato era dirigente a quello in cui non lo era più, può essere causa rispetto all’inizio della patologia, in quanto è impossibile individuare la fibra di amianto scatenante la malattia e soprattutto capire quando essa sia iniziata. Ciò implica che l’operaio avrebbe dovuto essere meglio tutelato per evitare l’asbestosi e poi, una volta contratta, sottratto all’esposizione per scongiurare la morte da mesotelioma (anche se avvenuta dopo la gerenza dello Stringa).
Risarcimento danni - Viene corrisposto un risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e morali, patiti e futuri, valutati in base alla responsabilità del datore di lavoro (4), soprattutto a fronte della lesione di principi costituzionalmente garantiti, tra cui il diritto alla vita, alla salute, alla salubrità dell’ambiente di lavoro, i diritti della famiglia ecc (5).





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