
Il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è lo strumento telematico del ministero dell’Ambiente, per il monitoraggio della filiera dei rifiuti urbani speciali, pericolosi e non, e quelli urbani per la Campania. È gestito dal Comando dei Carabinieri ed è interconnesso con il Catasto Rifiuti, con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l’Albo Nazionale dei Gestori e con gli organi di sorveglianza e accertamento degli illeciti.
Questi i punti essenziali, validi appena il Sistri sarà operativo. Sì, ma quando il SISTRI sarà operativo?
L’origine - Il Sistri è il risultato di svariati interventi normativi, i quali hanno creato forte incertezza e molta lentezza applicativa. Infatti, sebbene esso sia stato istituito col D.M. 17/12/09, di fatto, il D.L.gs. n.205/2010, modificativo del T.U.A., ne ha disciplinato la materia (1 - scarica il documento in pdf per visionare i Riferimenti normativi). Quest’ultima, poi, è stata ulteriormente ricodificata nel D.M. 52/2011 (Testo Unico o T.U. Sistri), il quale, però, non è a sua volta ancora applicabile, poiché oggetto di ulteriori modifiche e proroghe; tra tutte, quelle del D.L. 216/2011 (il famigerato decreto milleproroghe), convertito con Legge n.14 del 24/02/2012, che ne ha rinviato l’operatività al 30 giugno 2012 e ha disposto altri slittamenti (2).
I vantaggi - Un sistema telematico sostituisce la gestione cartacea dei rifiuti (formulario di trasporto, registro carico/scarico e Modello unico ambientale o MUD), tramite la compilazione di una scheda (mudino), reperibile nel portale dedicato, in cui dichiarare quantità, qualità e informazioni sui rifiuti, secondo l’allegato III del T.U. Sistri (3); le aziende-gestore affidano al loro delegato un dispositivo di accesso Usb, per curare tutta la procedura e apporre la firma elettronica sulla scheda; per gli automezzi di trasporto dei rifiuti è prevista una sorta di Gps, (il black box), per seguirne il tragitto, mentre gli impianti di discarica devono installare sistemi di videosorveglianza per i veicoli in entrata e uscita.

I destinatari - In base al T.U. Sistri e al T.U.A. (4). sono obbligati all’iscrizione i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti, e i produttori di rifiuti pericolosi propri, che ne raccolgono e trasportano 30kg o 30lt al giorno; i produttori di rifiuti ex art. 184, 3°c., lett. c), d) e g) del T.U.A. (5), (ad es. i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti o le imprese di recupero che producono fanghi, a prescindere dal numero dei dipendenti); gli enti di recupero o smaltimento, commercianti o intermediari, trasportatori professionali, imprese portuali affidatarie temporanee, i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania. Sono liberi di iscriversi i produttori che svolgono attività diverse da quelle ex art. 184,3°c., lett. c), d) e g)(6) i produttori di fanghi, diversi da quelli obbligati ad iscriversi come imprese e a prescindere dal numero dei dipendenti, gli enti di cui all’art.188-ter,1°c., lett. a) del T.U.A. (7) e gli imprenditori produttori di rifiuti di cui all’art. 184, 3 comma, lett. a), b), e) ,f) e h) del T.U.A. (8). Sono esenti le Unità locali dei Comuni con meno di 10 dipendenti e gli impianti comunali ai quali i rifiuti urbani vengono conferiti, a titolo di messa in riserva o deposito preliminare.
Le sanzioni - L’art. 260-bis del T.U.A. (9) punisce, con pena pecuniaria da €2.600 a €15.500 (aumentata a €93.000 per i rifiuti pericolosi) chi omette di iscriversi, di pagare il contributo, di compilare il mudino o vi appone informazioni incomplete; con reclusione fino a 2 anni chi, nel compilare un certificato di analisi dei rifiuti, ne fornisce false caratteristiche (10). La norma prevede, inoltre, il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso: col primo si applica la pena più grave, aumentata fino al triplo, a chi, con un’unica azione o omissione, compie più di una delle dette violazioni o commette più violazioni della stessa natura; col secondo, la sanzione si estingue se il trasgressore adempie gli obblighi, entro 30 giorni dal fatto commesso. Previo adempimento degli obblighi, il trasgressore può anche sanare la controversia, pagando ¼ della pena, entro 60 giorni dalla conoscenza della violazione. In fine il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi comporta sempre la pena accessoria della confisca (11).


Loading...