Tutto da rifare per il regolamento per la gestione dei materiali da scavo. Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, lo scorso 16 novembre 2011, su richiesta dell’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha infatti espresso il suo parere in merito
: lo schema di regolamento non va bene. La questione è molto importante perché le terre e rocce da scavo costituiscono una rilevante categoria di rifiuti e le direttive più recenti in materia richiedono misure sia per la prevenzione della produzione di rifiuti, sia per la riduzione del consumo e l’utilizzo delle risorse naturali e dell’impatto negativo sull’ambiente.

E che si tratti di una questione importante lo dimostra anche il fatto che dal 1997 (quando fu emanato il “decreto Ronchi”) ad oggi, la procedura di esonero delle terre e rocce da scavo dal regime di gestione dei rifiuti è stata oggetto di numerose revisioni normative. In Puglia, ad esempio, dal 2011 la materia è regolata dal regolamento regionale n. 5 “Regolamento per la gestione di terre e rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti”, che definisce le norme e le procedure tecniche e amministrative per l’utilizzo dei materiali da scavo per il recupero delle cave, fatta eccezione per i materiali da scavo provenienti dai siti contaminati o frammisti a rifiuti.
Anzitutto si osserva che l’attuale disciplina del reimpiego delle terre e delle rocce da scavo sarà abrogata quando entrerà in vigore il nuovo regolamento, in forza di quanto previsto dal d.lgs. 205/2010. In tal modo la norma verrà abolita mediante un semplice decreto ministeriale (fonte normativa espressamente prevista per la disciplina in esame dall’art. 184 bis., comma 2, del d.lgs. n. 152/2010), anziché, come previsto, mediante regolamento governativo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Sempre sul piano generale, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato osserva che l’attuale disciplina contenuta nell’art. 186 del d.lgs. n. 152/2010 ricomprende come ambito oggettivo il reimpiego di terre e rocce da scavo, sia che provengano dalla realizzazione di opere che da altro, ivi compresa l’attività di estrazione di marmi e pietre. Siccome lo schema di regolamento sottoposto a parere disciplina la sola materia del reimpiego di materiali da scavo concernente la realizzazione di opere, alla sua entrata in vigore rimarrà priva di disciplina la produzione di materiali da scavo non connessa alla realizzazione di opere, almeno fino alla successiva possibile emanazione di un autonomo e differente regolamento.
Considerazioni stringenti quelle esposte dal Consiglio di Stato, che hanno sortito il loro effetto: è infatti già pronta una nuova bozza del regolamento.



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